Agevolazioni fiscali per opere da eseguire senza titolo edilizio

Risponde l'agenzia delle entrate

Con la risposta all’Interpello n.287/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa vada predisposto laddove gli interventi edilizi di cui si richiede l’agevolazione fiscale siano riconducibili all’attività edilizia libera. Nello specifico, come puntualmente riportato all’art.6, c.1, del TU 380/2001, i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Si deve, altresì tenere presente che il comma 6 dello stesso art.6, dispone che le Regioni:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire;
b) disciplinano con legge le modalità per l’effettuazione dei controlli.

Inoltre, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 128 del 2006 «L’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»

Cosa dice, nello specifico, l’Interpello.
In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del citato decreto n. 41 del 1998, i contribuenti che intendono avvalersi della detrazione d’imposta devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti individuati con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, tra i quali sono comprese le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.
La regolarità, sotto il profilo amministrativo, dei lavori edilizi eseguiti sull’immobile costituisce, pertanto, una delle condizioni per fruire della detrazione in commento. Relativamente alle abilitazioni amministrative necessarie per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il citato art. 16- bis del TUIR non prevede, peraltro, ai fini della detrazione, procedure speciali o semplificate; pertanto, le procedure e i procedimenti necessari, ai predetti fini, sono quelli stabiliti dalla vigente legislazione edilizia, in base alla tipologia di lavori che si intendono realizzare.
Nella citata circolare n. 13/E del 2019 è stato, dunque, confermato che solo nel caso in cui la normativa edilizia non preveda, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, indica la data di inizio dei lavori ed attesta la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/1654699/Risposta%2Bn.%2B287_2019.pdf/d2ef5297-7e4c-5315-093c-22848025eb25

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