Circolari e interpelli

Non è dovuto alcun sollecito da parte del comune sul ritardato pagamento delle rate degli oneri di costruzione
Indice
– Premessa
– La voce delle SS.UU. di Cassazione sul valore delle circolari
– La voce delle SS.UU. di Cassazione sul valore degli interpelli
PREMESSA

circolari e interpelliCome anticipato in LinkedIn qualche giorno fa, dopo aver letto numerosi post che facevano riferimento al SuperBonus 110% e al valore delle correlate circolari ed interpelli dell’Agenzia delle Entrate, ho ritenuto utile rappresentare la valenza di detti documenti ai fini dello svolgimento dell’attività dei moltissimi professionisti coinvolti nelle pratiche SuperBonus 110%.

Emerge in modo sempre più pregnate la grande difficoltà interpretativa delle disposizioni di legge e la loro applicabilità operativa ai casi specifici che i professionisti del settore possono trovarsi ad affrontare nel caso di utilizzazione delle agevolazioni fiscali di cui ai superbonus 110%. Peraltro, i medesimi professionisti, non possedendo tendenzialmente una preparazione giuridica, faticano a dirimere anche gli stessi elementi base della normativa, col rischio più che concreto di portare avanti interventi di riqualificazione degli immobili – attraverso l’uso di Eco-Bonus e Sisma-Bonus – in modo non coerente con le disposizioni di legge.

Dato che nel tentativo di avere dei punti di riferimento interpretativo, è piuttosto normale che gli stessi professionisti si appoggino alle, oramai copiose, espressioni dell’Agenzia delle Entrate in materia di Superbonus 110%. Ma proprio in ragioe di questo uso così intenso, è quantomai necessario conoscere il valore effettivo di dette “espressioni”.

PRECISAZIONE PRELIMINARE
Ancor prima di entrare nel merito della questione, è utile preliminarmente precisare, come ha avuto modo di evidenziare la stessa Agenzia delle Entrate in più occasioni, che in materia strettamente edilizia la competenza è del legislatore nazionale e/o regionale. Confermando in questo modo un presupposto fondamentale: se volete avere un parere sulla compatibilità dell’intervento rispetto le norme di legge in materia edilizio-urbanistica, dovete confrontarvi necessariamente con il Comune. Ovvero “colui” a cui, per legge, compete “autorizzare” gli interventi edilizi.
Ma tale confronto deve essere critico, e soprattutto, il più possibile consapevole.
Il che significa attrezzarsi adeguatamente nel “maneggiare”, quantomeno, i principi fondamentali del diritto e dell’interpretazione delle leggi. Questione che non è per nulla facile.

In buona sostanza, se dovete comprendere la fattibilità di un intervento, usando una massima molto diffusa, fare i conti senza l’oste non giova.
Se il Comune vi dice – a torto o a ragione – che l’intervento non è compatibile con le disposizioni di legge, forse è il caso di approfondire o rivalutare l’intervento. Ovviamente, fatto salvo che non riteniate di contestare detto punto di vista utilizzando le forme proprie del diritto e del procedimento amministrativo.

LA VOCE DELLE SS.UU. DI CASSAZIONE SUL VALORE DELLE CIRCOLARI

Ma torniamo alla questione centrale.
Una risposta, decisamente esauriente, in tema di “valore” di circolari ed interpelli, è arrivata dalle Sezioni Unite di Cassazione che, con la Sentenza 9 ottobre – 2 novembre 2007, n.23031 ne ha definito con chiarezza cristallina i confini.

La decisione delle SS.UU. riguardava esattamente una, come puntualmente definita dalla stessa agenzia in sentenza, “norma di interpretazione autentica” dell’Agenzia delle Entrate.

Il Supremo Collegio, in forma pressocchè lapidaria, ha affermato che l’atto “Per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, la circolare non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione, impugnabili innanzi al giudice amministrativo, in via di azione, o disapplicabili dal giudice tributario od ordinario, in via incidentale. Il che rileva, in primo luogo, sul piano generale, perché le circolari, come è stato affermato dalla dottrina prevalente, non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie, che, come tali vincolano tutti i soggetti dell’ordinamento, essendo dotate di efficacia esclusivamente interna nell’ambito dell’amministrazione all’interno della quale sono emesse; e, in secondo luogo, con particolare riferimento all’ordinamento tributario, il quale come è noto, è soggetto alla riserva di legge”.

La Sentenza continua affermando che “Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all’amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest’ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell’amministrazione finanziaria (in questa prospettiva cfr. Cass., Sez. I, 25 marzo 1983, n. 2092 e 17 novembre 1995, n. 11931; Cass. Sez. V, 10 novembre 2000, n. 14619 e del 14 luglio 2003 n. 11011).”

In sintesi, le SS.UU. hanno fornito una quadro completo della valenza delle circolari dell’Agenzia, indicando che essa:
1) emanata nella materia tributaria non vincola il contribuente,
2) nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla
3) non vincola addirittura la stessa autorità che l’ha emanata
4) non vincola, infine, come già si è detto, il giudice tributario (e, a maggior ragione, la Corte di Cassazione).

La circolare, dice il Supremo Collegio, si configura come “dottrina dell’amministrazione”, ovvero l’opinione di una parte.
Il che fa nascere una domanda: quanto e fino a che punto è il caso di prenderla in considerazione?

Il mio suggerimento, forse al limite del banale è: ora che conoscete la posizione della Corte di Cassazione, usatele in modo consapevole.

LA VOCE DELLE SS.UU. DI CASSAZIONE SUL VALORE DEGLI INTERPELLI

Ma non è finita qui.

Le SS.UU., con la medesima sentenza, entrano nel merito anche degli Interpelli, indicando che: L’irrilevanza, nel senso fin qui spiegato, della circolare interpretativa in materia tributaria è stata, indirettamente, confermata da una recente sentenza della Corte costituzionale – la n. 191 del 14 giugno 2007 – a proposito di un atto che sembrerebbe avere rispetto alla circolare, un “valore più cogente”, dato il suo carattere “intersoggettivo”, e cioè la risposta dell’Agenzia delle Entrate ad una istanza di interpello ex art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. “Statuto del contribuente”).
… omissis ….
Orbene, la Corte costituzionale, affermato che «l’istituto dell’interpello del contribuente, regolato dall’art. 11 della legge n. 212 del 2000, costituisce lo strumento attraverso il quale si esplica in via generale l’attività consultiva delle agenzie fiscali in ordine all’interpretazione delle disposizioni tributarie», evidenzia che il parere espresso nella risposta «è vincolante soltanto per l’amministrazione e non anche per il contribuente, il quale resta libero di disattenderlo»

Le SS.UU. concludono affermando il seguente principio di diritto: “La circolare con la quale l’Agenzia delle Entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell’amministrazione non vincolante per il contribuente, e non è, quindi, impugnabile né innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva». “

E’ bene anche chiarire un altro aspetto fondamentale. La natura nomofilattica delle SS.UU. di Cassazione. Cosa significa questo?
Per funzione nomofilattica si intende l’attività tesa a garantire l’esatta e, soprattutto, uniforme osservanza della legge che è attribuita, in base all’art.65 della legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n.12) alla Corte di Cassazione. A rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione si è aggiunto anche il D.Lvo 40/2006, che ha assegnato più peso alle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, impedendo alle sezioni semplici di discostarsi da esse, se non rimettendo motivatamente la questione “contesa” ad una nuova pronuncia delle Sezioni Unite.

In parole più semplici, salvo un (passatemi il termine) “triplo salto carpiato”, non troverete un Giudice che si discosti dall’orientamento fornito dalle SS.UU.. Il che vi suggerisce sicuramente di valutare con significativa attenzione – oltre che con la giusta valenza – i contenuti di circolari ed interpelli.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id={48A06CAB-4B1C-42C6-9204-05592A394533}
https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/p_sentenze.page

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