Stamane leggo su una piattaforma tecnica frequentatissima da professionisti del settore edilizio, questo stralcio di articolo:
“SCIA o CILA? E cosa cambia col Coronavirus? Permessi di costruire e altri provvedimenti connessi: cosa succede col Coronavirus?
In linea con alcune indicazioni fornite dall’Ance, è stato specificato:
Sospensione dei procedimenti amministrativi – si applica a tutti i termini disciplinati dalla legge statale o regionale nell’ambito di un procedimento amministrativo pendente alla data del 23 febbraio o iniziato successivamente. In particolare la sospensione opera nei procedimenti amministrativi relativi a:
– pianificazione territoriale e urbanistica, generale e settoriale (procedure di approvazione di piani e varianti, accordi di programma, procedimenti unici, conferenze di servizi);
– l’attività edilizia (procedimenti relativi al rilascio e al controllo dei titoli abilitativi PDC, CILA, Scia ecc..);
la gestione dei vincoli territoriali (paesaggistici, culturali, ambientali ecc).
L’Art.103, comma 1°, del DL 18/2020 non dice questo. Leggete anche voi:
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorita’ per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volonta’ conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
Vi pare che scrivere “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020” e “sospensione dei procedimenti” sia la stessa cosa?